Accompagnamento anche se si cammina: la supervisione continua per il rischio di cadute

Uno degli errori più frequenti nei verbali INPS è ridurre il diritto all'indennità di accompagnamento a una sola domanda: la persona riesce a camminare oppure no. Se la risposta è affermativa, la commissione nega il beneficio, come se la capacità di muovere qualche passo escludesse in radice il bisogno di assistenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa impostazione è sbagliata. La deambulazione rilevante non è il semplice movimento degli arti inferiori, ma il camminare in condizioni di sicurezza e senza pericolo per sé e per gli altri. Se la persona si regge in piedi ma è esposta a un rischio concreto e ricorrente di cadute, per instabilità posturale, vertigini, deficit neurologici, disorientamento, crisi improvvise o gravi problemi visivi, l'autonomia è solo apparente.
In queste situazioni la necessità di una supervisione continua durante la deambulazione costituisce un requisito autonomo e sufficiente per il riconoscimento dell'indennità. Non serve dimostrare l'impossibilità assoluta di muoversi: è sufficiente provare che, senza la presenza costante di un accompagnatore pronto a intervenire, il cammino diventa pericoloso.
Lo stesso ragionamento vale per l'altro presupposto di legge, cioè l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Anche qui la vigilanza permanente, resa necessaria da un rischio serio per l'incolumità della persona, equivale sul piano giuridico all'impossibilità di provvedere autonomamente.
Sul piano pratico questo significa che un verbale negativo motivato con la formula "deambula autonomamente" è spesso contestabile. Ciò che va documentato non è la teorica capacità motoria, ma la reale insicurezza del passo: episodi di caduta, accessi al pronto soccorso, fratture pregresse, terapie che alterano equilibrio e vigilanza, valutazioni fisiatriche o neurologiche sul rischio di caduta.
È esattamente il terreno su cui lavoriamo insieme al nostro medico legale di fiducia, a spese dello Studio e senza alcun costo per il cliente. La relazione medico-legale ricostruisce la giornata tipo della persona e traduce in linguaggio tecnico il bisogno di supervisione continua: è questo documento, molto più della semplice diagnosi, a fare la differenza nei giudizi che seguiamo.
Se il verbale ha riconosciuto l'invalidità totale ma negato l'accompagnamento, il ricorso va proposto entro sei mesi dalla comunicazione. Una valutazione preventiva del caso permette di capire subito se esistono i presupposti per ottenere il riconoscimento.
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