Assegno ordinario di invalidità: requisiti, importi e compatibilità con il lavoro

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale, non assistenziale: spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Il requisito sanitario è quindi diverso da quello dell'invalidità civile: non si valuta una percentuale generica di riduzione della capacità lavorativa generica, ma la capacità di svolgere lavori adeguati alle attitudini della persona. Un profilo che va documentato con attenzione, perché la stessa patologia può incidere in modo molto diverso a seconda della storia professionale del richiedente.
Sul piano contributivo servono almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda. È un requisito rigido: la sua mancanza determina il rigetto a prescindere dalle condizioni di salute.
L'assegno ha durata triennale ed è rinnovabile su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, salva la revisione. È compatibile con l'attività lavorativa, ma subisce riduzioni in presenza di redditi da lavoro oltre determinate soglie ed è soggetto al divieto di cumulo con alcune prestazioni. Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia viene convertito d'ufficio.
Va distinto dalla pensione di inabilità, che presuppone l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e comporta la cessazione del rapporto di lavoro, e dall'assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, che è invece legato al reddito e non ai contributi.
I rigetti INPS più frequenti riguardano la valutazione medica: verbali che riconoscono una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla soglia di legge senza considerare l'effettiva attività svolta dal richiedente. In questi casi il ricorso giudiziale, preceduto dall'accertamento tecnico preventivo, consente di riportare la valutazione sul piano corretto.
Anche qui lavoriamo in sinergia con medici legali di fiducia: la relazione medico-legale, redatta a spese dello Studio e senza costi per il cliente, ricostruisce il nesso tra patologia e mansioni concretamente esigibili ed è spesso decisiva per l'accoglimento.
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