Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità: le differenze

L''assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Richiede almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda.
La pensione di inabilità presuppone invece l''assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con gli stessi requisiti contributivi ma con effetti diversi: è incompatibile con l''attività lavorativa e comporta la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori.
Sono prestazioni previdenziali, distinte dall''invalidità civile, che è invece assistenziale e non richiede contributi. Molte persone hanno diritto a entrambe le tutele e ne attivano soltanto una.
L''assegno ordinario ha durata triennale ed è rinnovabile su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, salvo revisione.
Anche il rigetto di queste domande si impugna con accertamento tecnico preventivo, nel termine di sei mesi, e la valutazione verte sulla capacità lavorativa residua in relazione alla concreta professione svolta: un aspetto che va documentato con precisione, perché non è una valutazione astratta.
Lo Studio verifica sempre, in sede di primo colloquio, quale sia il percorso più conveniente e se sussistano i presupposti per il cumulo tra prestazioni assistenziali e previdenziali.
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