Attivazioni non richieste e servizi mai chiesti: come farsi rimborsare

Il caso è frequente: in fattura compare un servizio mai richiesto, un'opzione a pagamento attivata dopo una telefonata poco chiara, oppure un contratto sottoscritto da un venditore porta a porta e mai voluto.
Il Codice del Consumo è netto: la fornitura non richiesta non fa sorgere alcun obbligo di pagamento e il silenzio del consumatore non vale come accettazione. L'onere di provare che il contratto è stato validamente concluso grava interamente sull'operatore, che deve esibire la registrazione della chiamata o il modulo d'ordine sottoscritto.
Nei contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali resta poi il diritto di recesso entro quattordici giorni, senza motivazione e senza penali. Se l'operatore non ha fornito una corretta informativa sul recesso, il termine si allunga di dodici mesi.
Cosa fare in concreto. Contestare per iscritto la fattura entro i termini indicati nelle condizioni generali, chiedere la disattivazione del servizio e lo storno degli importi, indicare chiaramente che l'addebito viene contestato. È possibile pagare la sola parte non contestata: questo evita la sospensione della linea senza che il pagamento valga come accettazione.
Se l'operatore insiste, la strada è la conciliazione AGCOM, che può disporre lo storno degli importi non dovuti, il rimborso di quanto già pagato e un indennizzo per l'attivazione non richiesta.
Attenzione anche alle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia e alle società di recupero crediti attivate su importi contestati: sono condotte aggredibili, anche sul piano risarcitorio.
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