Diritto dei consumatori

La società di recupero crediti deve provare di essere titolare del credito

30 luglio 20265 min di lettura
La società di recupero crediti deve provare di essere titolare del credito

Da anni migliaia di posizioni debitorie vengono cedute in blocco da banche e finanziarie a veicoli di cartolarizzazione. Il debitore riceve una lettera da una società mai sentita prima, che si dichiara nuova titolare del credito e chiede il pagamento immediato.

La prima verifica da fare è la più importante: chi agisce deve provare di essere effettivamente titolare del credito. È un presupposto della domanda, non un dettaglio formale.

Nelle cessioni in blocco si richiama abitualmente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Ma quella pubblicazione ha una funzione limitata: rende opponibile la cessione, non dimostra che quel singolo rapporto vi sia compreso. L'avviso descrive infatti categorie di crediti individuate per criteri generali, non l'elenco dei nominativi.

Ne consegue che il cessionario, per ottenere ragione, deve depositare il contratto di cessione e la documentazione che consenta di riconoscere lo specifico credito all'interno del perimetro ceduto. La giurisprudenza di legittimità è tornata più volte su questo punto, escludendo che una dichiarazione unilaterale della società o un estratto autocertificato possano supplire alla mancanza della prova.

Nella pratica difensiva questa eccezione è decisiva. Molte procedure di recupero, e non pochi decreti ingiuntivi, si fondano su documentazione incompleta: catene di cessioni successive prive di continuità, allegati illeggibili, riferimenti a portafogli che non consentono alcuna identificazione.

Prima di pagare o di sottoscrivere un piano di rientro conviene sempre far esaminare la documentazione. Lo Studio assiste i consumatori nella verifica della titolarità del credito e nell'opposizione agli atti di recupero.

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