Fibra lenta: cosa fare quando la velocità è inferiore a quella promessa

Le offerte di connessione sono vendute con velocità presentate come massime teoriche, ma il contratto deve indicare anche una velocità minima garantita. È su quel valore, non sullo slogan pubblicitario, che si misura l'inadempimento dell'operatore.
Il primo passo è la prova. La misurazione va effettuata con lo strumento certificato messo a disposizione dall'Autorità, che produce un report utilizzabile nel procedimento; i test dei siti commerciali hanno un valore molto più debole. Il collegamento deve avvenire via cavo, senza altri dispositivi attivi sulla rete.
Se il valore misurato è inferiore a quello minimo garantito, si presenta reclamo scritto all'operatore. Questi ha un termine per ripristinare i livelli contrattuali; decorso inutilmente, il cliente ha diritto di recedere senza penali e senza costi di disattivazione, e può chiedere l'indennizzo per il periodo di prestazione degradata.
Vale la pena verificare anche altri aspetti spesso irregolari: l'attivazione di servizi accessori mai richiesti, l'applicazione di rimodulazioni tariffarie unilaterali senza il preavviso di legge, i costi di disattivazione sproporzionati rispetto ai costi effettivi sostenuti dall'operatore.
Per le imprese il tema è più delicato: una connessione inadeguata può bloccare la fatturazione elettronica, i pagamenti e la gestione degli ordini. In questi casi, accanto all'indennizzo forfettario, è possibile agire per il risarcimento del danno effettivamente subito, documentando le perdite.
Lo Studio segue reclami, conciliazioni AGCOM e cause risarcitorie contro i principali operatori, su tutto il territorio nazionale grazie al processo telematico.
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