Indennità di accompagnamento: quando spetta e come si dimostra

L''indennità di accompagnamento non è un beneficio legato al reddito né alla sola percentuale di invalidità. Spetta a chi è totalmente inabile e si trova nell''impossibilità di deambulare senza l''aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell''impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Sono due requisiti alternativi: basta che ne ricorra uno. Molti verbali di rigetto si fondano invece sull''idea, errata, che entrambi debbano coesistere.
La prova non è semplicemente clinica, è funzionale. Occorre descrivere la giornata tipo della persona: come si alza, come si lava, come si veste, come assume i farmaci, chi la sorveglia, quali rischi corre se lasciata sola. Una diagnosi grave senza descrizione funzionale spesso non ottiene l''accompagnamento; una descrizione funzionale rigorosa lo ottiene anche in quadri clinici meno appariscenti.
Rilevano in modo particolare le patologie neurologiche, oncologiche in fase avanzata, psichiatriche gravi e le demenze, dove l''assistenza continua è richiesta soprattutto per la sorveglianza.
L''indennità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è compatibile con l''attività lavorativa. Non è soggetta a limiti di reddito.
Nei giudizi che seguiamo, la relazione del nostro medico legale ricostruisce proprio il profilo funzionale, punto per punto: è questa la differenza che porta all''accoglimento nella maggior parte dei casi seguiti dallo Studio, senza alcun costo medico a carico del cliente.
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