Diritto Previdenziale

Indennità di frequenza: il sostegno economico per i minori con disabilità

5 agosto 20266 min di lettura
Indennità di frequenza: il sostegno economico per i minori con disabilità

L'indennità di frequenza è la prestazione economica prevista dalla legge n. 289/1990 in favore dei minori di 18 anni che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, oppure ipoacusia. È una misura pensata per sostenere il percorso di crescita, cura e istruzione del minore.

A differenza dell'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza non richiede l'impossibilità di deambulare o il bisogno di assistenza continua: è sufficiente che la commissione medica riconosca una difficoltà persistente allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età. Per questo motivo rappresenta, nella pratica, la prestazione più diffusa nell'area minori.

Il requisito che dà il nome alla prestazione è la frequenza: il minore deve frequentare con continuità scuole di ogni ordine e grado, asili nido, centri di riabilitazione, centri di formazione o addestramento professionale, oppure centri ambulatoriali e diurni, anche semiresidenziali, dedicati alla cura, alla riabilitazione o al recupero. L'indennità viene erogata per le sole mensilità di effettiva frequenza e deve essere documentata ogni anno con apposita attestazione.

Sono previsti anche requisiti amministrativi: cittadinanza italiana o equiparata, residenza stabile in Italia e un limite di reddito personale del minore. Al compimento dei 18 anni la prestazione cessa e occorre presentare una nuova domanda per le prestazioni destinate ai maggiorenni, come l'assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità civile.

I dinieghi più frequenti riguardano proprio la valutazione sanitaria: verbali che riconoscono la disabilità ma non la ritengono tale da comportare una difficoltà persistente, oppure che riducono la patologia a un ritardo transitorio. Sono decisioni che, nella nostra esperienza, vengono spesso ribaltate in sede giudiziale quando la documentazione clinica viene organizzata correttamente.

Nei giudizi che trattiamo il ricorso viene sempre accompagnato dalla relazione del nostro medico legale, che ricostruisce il quadro funzionale del minore alla luce delle relazioni scolastiche, neuropsichiatriche e riabilitative. È questo lo strumento che, in concreto, aumenta le possibilità di accoglimento: la consulenza medico-legale è interamente a carico dello Studio, senza alcun costo per la famiglia.

Se hai ricevuto un verbale negativo o una revoca dell'indennità di frequenza, i termini per impugnare sono brevi: è opportuno far esaminare subito il verbale prima che diventi definitivo.

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