Diritto dei consumatori

Cartolarizzazioni: quando la società che agisce non ha titolo per farlo

29 luglio 20264 min di lettura
Cartolarizzazioni: quando la società che agisce non ha titolo per farlo

Nel contenzioso sui crediti cartolarizzati la prima linea di difesa non riguarda quasi mai l'esistenza del debito, ma la posizione di chi lo pretende.

La legittimazione attiva è la corrispondenza fra chi agisce in giudizio e chi è titolare del diritto fatto valere. Se manca, la domanda va respinta a prescindere da ogni valutazione sul merito: il giudice non entra nemmeno nell'esame del rapporto originario.

Nelle operazioni di cartolarizzazione la catena può essere lunga: banca originaria, primo veicolo, successive cessioni fra veicoli, subentro di nuovi servicer. Ogni passaggio deve essere documentato e continuo. Un anello mancante interrompe la catena e priva di titolo chi si presenta come creditore.

Va poi distinta la posizione del veicolo, titolare del credito, da quella del gestore che si occupa dell'incasso. Non di rado gli atti di recupero e persino i ricorsi provengono da soggetti che non hanno la titolarità del rapporto né una procura idonea a rappresentarla.

Trattandosi di una condizione dell'azione, l'eccezione può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio e il giudice può rilevarla anche d'ufficio. Non vale quindi il rilievo, spesso opposto dalle società, secondo cui la contestazione sarebbe tardiva.

Nelle cause seguite dallo Studio questa impostazione ha consentito il rigetto integrale di domande di pagamento per importi rilevanti, con condanna della parte attrice alle spese di lite.

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