La società di recupero crediti può recuperare il credito ceduto solo se iscritta all'apposito albo

La legge sulla cartolarizzazione dei crediti non si limita a disciplinare la cessione: individua anche chi può occuparsi della riscossione delle somme cedute.
L'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento sono riservati a banche e a intermediari finanziari iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. È una riserva di attività posta a tutela del mercato e, soprattutto, dei debitori ceduti: garantisce che chi tratta la posizione sia soggetto a vigilanza, a regole di condotta e a obblighi di trasparenza.
Ne discende una conseguenza pratica rilevante. Il conferimento dell'incarico di gestione e riscossione a una società priva dei requisiti è affetto da nullità, e l'attività da questa svolta non è idonea a produrre gli effetti tipici dell'adempimento. Il debitore che riceve solleciti, diffide o proposte transattive da un soggetto non abilitato ha titolo per contestarne la legittimità.
Nel giudizio, la verifica passa dall'esame di due profili: l'esistenza e la regolarità del mandato al gestore, e l'effettiva iscrizione di quest'ultimo nell'albo alla data degli atti compiuti. Sono elementi che la controparte deve documentare e che, non di rado, restano privi di riscontro.
A questo si affiancano i profili di correttezza nella condotta di recupero: contatti insistenti, comunicazioni a terzi, minacce di azioni non praticabili sono condotte censurabili anche sul piano risarcitorio e della tutela dei dati personali.
Lo Studio, forte di un master di secondo livello in diritto dei consumatori e dell'esperienza nel settore NPL, assiste i debitori nella verifica di questi presupposti.
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