Diritto dei consumatori

La società di recupero crediti può recuperare il credito ceduto solo se iscritta all'apposito albo

28 luglio 20265 min di lettura
La società di recupero crediti può recuperare il credito ceduto solo se iscritta all'apposito albo

La legge sulla cartolarizzazione dei crediti non si limita a disciplinare la cessione: individua anche chi può occuparsi della riscossione delle somme cedute.

L'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento sono riservati a banche e a intermediari finanziari iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. È una riserva di attività posta a tutela del mercato e, soprattutto, dei debitori ceduti: garantisce che chi tratta la posizione sia soggetto a vigilanza, a regole di condotta e a obblighi di trasparenza.

Ne discende una conseguenza pratica rilevante. Il conferimento dell'incarico di gestione e riscossione a una società priva dei requisiti è affetto da nullità, e l'attività da questa svolta non è idonea a produrre gli effetti tipici dell'adempimento. Il debitore che riceve solleciti, diffide o proposte transattive da un soggetto non abilitato ha titolo per contestarne la legittimità.

Nel giudizio, la verifica passa dall'esame di due profili: l'esistenza e la regolarità del mandato al gestore, e l'effettiva iscrizione di quest'ultimo nell'albo alla data degli atti compiuti. Sono elementi che la controparte deve documentare e che, non di rado, restano privi di riscontro.

A questo si affiancano i profili di correttezza nella condotta di recupero: contatti insistenti, comunicazioni a terzi, minacce di azioni non praticabili sono condotte censurabili anche sul piano risarcitorio e della tutela dei dati personali.

Lo Studio, forte di un master di secondo livello in diritto dei consumatori e dell'esperienza nel settore NPL, assiste i debitori nella verifica di questi presupposti.

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