Risarcimento danni

Caduta o incidente per una buca stradale: quando l'ente pubblico deve risarcire

25 luglio 20265 min di lettura
Caduta o incidente per una buca stradale: quando l'ente pubblico deve risarcire

Una buca non segnalata, un tombino sporgente, un marciapiede dissestato: ogni anno provocano cadute, danni ai veicoli e lesioni personali anche gravi.

La responsabilità dell'ente proprietario o gestore della strada si fonda sulla custodia del bene. Si tratta di una responsabilità oggettiva: al danneggiato basta provare il nesso fra la cosa in custodia e il danno, mentre l'ente può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, cioè un fatto imprevedibile e inevitabile, compreso il comportamento anomalo dello stesso danneggiato.

Proprio su questo si concentra la difesa degli enti: si sostiene che l'insidia fosse visibile e che l'utente avrebbe potuto evitarla. La giurisprudenza valuta il caso concreto tenendo conto della dimensione della buca, dell'illuminazione, delle condizioni meteo, dell'ora del fatto e dell'eventuale segnalazione. Un concorso di colpa del danneggiato riduce, ma non esclude, il risarcimento.

La partita si vince nelle prime ore. Occorre fotografare la buca con un riferimento dimensionale e il contesto circostante, raccogliere i dati dei testimoni, richiedere l'intervento della polizia locale, recarsi al pronto soccorso descrivendo con esattezza la dinamica e conservare ogni documentazione sanitaria successiva.

Il risarcimento comprende il danno biologico permanente e temporaneo, le spese mediche, il danno morale e, per i lavoratori, la perdita di reddito. Per i danni al veicolo occorre il preventivo di riparazione e la documentazione fotografica.

Il termine di prescrizione è di cinque anni dal fatto. Lo Studio assiste i danneggiati nella fase stragiudiziale e in giudizio, con la collaborazione di medici legali per la quantificazione dei postumi.

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