Gratuito patrocinio a spese dello Stato
Difendere i propri diritti non deve dipendere dalle possibilità economiche. Lo Studio Legale Palminteri assiste i clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato: con un reddito imponibile familiare fino a € 13.659,64 nel 2026 (D.M. 22 aprile 2025), le spese legali sono integralmente a carico dello Stato e nulla è dovuto all'avvocato.
Requisiti di reddito
- Reddito imponibile familiare non superiore a € 13.659,64 per il 2026 (D.M. 22 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2025).
- Se il richiedente convive con coniuge o altri familiari, il limite è elevato di € 1.032,91 per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare.
- Il reddito è calcolato sommando quello di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi.
- Se la causa riguarda diritti della personalità o è in conflitto con i familiari, si considera solo il reddito personale.
- La causa non deve risultare manifestamente infondata.
Documenti da portare
- Documento d'identità e codice fiscale del richiedente
- Ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730, Unico o CU)
- Stato di famiglia o autocertificazione del nucleo familiare
- Documentazione relativa alla controversia (atti, verbali, provvedimenti, contratti)
- Per i cittadini extra UE: certificazione dell'autorità consolare sui redditi prodotti all'estero
Materie in cui lo Studio assiste
- Ricorsi INPS: invalidità civile, handicap, indennità di accompagnamento, indebiti
- Cause di lavoro e licenziamenti
- Separazioni, divorzi e affidamento dei figli
- Risarcimento del danno alla persona
- Tutela del consumatore e contenzioso con gestori e società di servizi
- Opposizioni a cartelle di pagamento e contenzioso tributario
Come funziona, passo per passo
- 1
Primo colloquio
Analisi del caso e verifica preliminare dei requisiti di reddito, senza alcun costo.
- 2
Predisposizione dell'istanza
Lo Studio prepara la domanda di ammissione con tutta la documentazione necessaria.
- 3
Deposito al Consiglio dell'Ordine
L'istanza viene depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.
- 4
Ammissione e avvio del giudizio
Ottenuta l'ammissione, la causa prosegue con spese legali interamente a carico dello Stato.
I limiti di reddito sono aggiornati periodicamente con decreto ministeriale: in sede di primo colloquio viene verificato il valore vigente al momento della domanda. L'esito dell'istanza è rimesso alla valutazione del Consiglio dell'Ordine competente.
